| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
D.M. LL.PP.. 28/05/1865Art. 29 - Norma per la misurazione dei lavori Per tutte le opere dell'appalto le quantità di lavoro eseguite saranno determinate con misure geometriche, escluso ogni altro metodo salvo le eccezioni che fossero stabilite nei capitolati speciali. Art. 30 - Documenti contabili Il registro di contabilità e tutti gli altri documenti contabili dovranno essere rigorosamente tenuti secondo le disposizioni del regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato, approvato con R.D. del 25 maggio 1895, n. 350. Le osservazioni dell'appaltatore sui predetti documenti, nonché sul certificato di collaudo, non potranno essere prese in alcuna considerazione, se non saranno presentate e iscritte nei termini e nei modi stabiliti dal regolamento sopracitato. Art. 31 - Conti annuali dell'impresa Qualora l'opera appaltata debba eseguirsi in più anni, si potrà prescrivere nel capitolato speciale che alla fine di ogni anno si chiudano le partite del registro. In tal caso si stabilirà un conto diviso in due parti: nella prima si comprenderanno le opere o parti di opere di cui fu stabilita definitivamente la mi- sura; nella seconda, quei lavori la cui situazione non si poté stabilire che in modo provvisorio. L'appaltatore potrà, entro trenta giorni da che questo conto gli venne comunicato dall'ingegnere capo, fare le osservazioni in iscritto nel modo stabilito dal precedente art. 30, indicando con esattezza la cifra e le ragioni delle modificazioni che egli richiede. Omettendo di far nel termine e nel modo sopraddetto le sue osservazioni, la prima parte del conto si ha per definitivamente stabilita. Art. 32 - Chiusura dei registri per le opere la cui esecuzione viene interrotta Le disposizioni del precedente articolo potranno applicarsi anche a tutti quegli appalti i cui lavori vengano sospesi o a determinate epoche dell'anno o per speciale provvedimento dell'Amministrazione per riprendersi dopo un intervallo di tempo. Art. 33 - Anticipazioni fatte dall'appaltatore Ove l'Amministrazione, quando ciò sia previsto nel capitolato speciale, volesse far eseguire ad economia opere o provviste relative ai lavori appaltati, ma non comprese nel contratto, e richiedesse l'appaltatore lo sborso del denaro occorrente, questi dovrà corrispondere direttamente ai singoli creditori ritirandone formale quietanza le somme che l'ingegnere direttore, previa l'autorizzazione del Ministero, gli avrà ordinato in iscritto di pagare in base a regolari note o fatture specificative delle relative prestazioni. Nell'ordine dato all'appaltatore dovrà sempre essere fatta espressa menzione dell'autorizzazione concessa dal Ministero. Nei capitolati speciali sarà fissato l'interesse da accordarsi all'appaltatore sulle somme anticipate, che non potrà essere maggiore del sei per cento all'anno e sarà dovuto in ragione del tempo trascorso dal giorno dell'eseguito pagamento fino alla data del relativo certificato di pagamento. Il calcolo dell'interesse sarà fatto a mesi, computandosi per un mese completo le frazioni superiori a 15 giorni e trascurandosi i periodi di minor durata. Nessun pagamento verrà accreditato che non sia per lavori o provviste inerenti all'oggetto dell'appalto e che non risulti giustificato dall'autorizzazione del Ministero e dalle quietanze dei singoli creditori, della regolarità, autenticità e validità delle quali l'appaltatore è esclusivamente responsabile. Art. 34 - Tempo utile a dar compiuti i lavori L'appaltatore dovrà aver compiuto interamente i lavori nel termine pattuito nel contratto, termine che decorre dalla data del verbale di consegna, prescritto dall'art. 338 della vigente L. 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, e del- l'art. 10 del regolamento per la direzione contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato, approvato con R.D. del 25 maggio 1895, n. 350. Per quel tempo che l'appaltatore impiegasse nei lavori oltre il termine convenuto dovrà rimborsare all'Amministrazione le relative spese di assistenza e sottostarà ad una penale necessaria per ogni giorno di ritardo da stabilirsi nel capitolato speciale. Il rimborso delle spese di assistenza e la riscossione della penale si faranno mediante ritenuta sul prezzo del lavoro. La penale dovrà sempre essere applicata e dedotta dall'importo del conto finale ma se ne ammetterà la totale o parziale restituzione ogni qualvolta sia riconosciuta in tutto o in parte non dovuta. L'ultimazione del lavoro appena avvenuta deve essere dall'appaltatore denunciata in iscritto all'ingegnere direttore, il quale procederà subito alle necessarie constatazioni di contraddittorio. L'appaltatore non potrà mai chiedere lo scioglimento del contratto e una indennità se, nonostante la sua diligenza e qualunque ne sia la causa, i lavori non abbiano potuto compiersi nel termine stabilito dal contratto, per quanto sia maggiore il tempo occorso al compimento loro. Art. 35 - Sospensione dei lavori Quando le circostanze speciali impediscano temporaneamente che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, l'Amministrazione avrà facoltà di ordinarne la sospensione, salvo a riprenderli tosto cessate le ragioni che hanno determinato tale provvedimento. Nessun diritto per compensi o indennizzi spetterà all'appaltatore in conseguenza delle ordinate sospensioni, la cui durata, per altro, non sarà calcolata nel termine concesso dal contratto per l'ultimazione dei lavori. Art. 36 - Proroghe Quando per cause ad esso non imputabili, l'appaltatore preveda di non poter compiere i lavori entro il termine pattuito, potrà chiedere una proroga, che, verificate le circostanze, e purché il termine anzidetto non sia scaduto, potrà essere concessa dall'ispettore del compartimento fino a trenta giorni e dal Ministero dei lavori pubblici per un maggior tempo. Le eventuali proroghe dovranno sempre quale che sia la loro durata, essere concesse dal Ministero Art. 37 - Durata giornaliera dei lavori L'appaltatore non può far lavorare in tempo di notte senza averne ottenuto il permesso scritto dall'ingegnere direttore. Quando l'ingegnere direttore vegga la necessità che i lavori siano continuati senza interruzione, ne darà ordine in iscritto all'appaltatore il quale sarà obbligato ad uniformarvisi. Non si potrà mai esigere dagli stessi operai un lavoro maggiore di dieci ore per ogni ventiquattro. Per quelle opere la cui esecuzione richiede un lavoro continuativo, saranno stabilite norme opportune nei capitoli speciali. Capo III Art. 38 - Pagamenti in acconto Nel corso dell'esecuzione dei lavori saranno fatti dall'appaltatore pagamenti in conto del prezzo di appalto, nelle rate stabilite dal capitolato speciale e a misura dell'avanzamento regolare dei lavori a condizione però che siano state osservate circa la firma dei libretti delle misure e dei registri di contabilità le prescrizioni del regolamento per la direzione contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato, approvato con R.D. del 25 maggio 1895, n. 350. I certificati di pagamento delle rate in acconto dovranno essere emessi dall'ingegnere capo, tosto che sia scaduto il termine fissato nel capitolato speciale per far luogo a tale emissione o si sia raggiunto l'importo prescritto per ciascuna rata. Sull'importo dei lavori eseguiti si farà la ritenuta di un decimo quando l'importo dei lavori non superi le lire 50.000 e di un decimo per le prime 50.000 lire e di un ventesimo per il di più quando la spesa superi le lire 50.000. Le somme ritenute serviranno all'Amministrazione per ulteriore garanzia del- l'adempimento degli obblighi dell'appaltatore, e saranno pagate all'appaltatore medesimo con la rata di saldo. Su queste somme l'Amministrazione ha gli stessi diritti che sulla cauzione. Art. 39 - Valutazione dei lavori in corso d'opera per i pagamenti in acconto I pagamenti in acconto saranno disposti sopra certificati dell'ingegnere capo, indicanti la quantità, la qualità, e l'importo dei lavori eseguiti. Nel capitolato speciale e quando trattasi di grandi opere, si potrà stabilire che all'importo dei lavori eseguiti si aggiunga quello dei materiali provvisti fino alla concorrenza della metà del loro valore, secondo i prezzi del contratto e per una somma, che nel complesso dei vari certificati, non dovrà eccedere i due terzi della cauzione. Questi ammannimenti però resteranno sempre a rischio e pericolo dell'appaltatore, come è disposto negli artt. 24 e 28 del presente capitolato. Art. 40 - Ritardi nei pagamenti I ritardi nei pagamenti non danno diritto all'appaltatore di pretendere indennità di qualsiasi specie né di chiedere lo scioglimento del contratto. Tuttavia, se i ritardi nei pagamenti delle rate, di acconto eccederanno tre mesi dalla data dell'emissione del relativo certificato, sarà, dallo spirar di questo termine corrisposto sulla somma dovuta non pagata, l'interesse del 5 per cento al- l'anno per tutta la durata del ritardo. Inoltre quando le opere siano state collaudate e l'impresa abbia accettato senza riserve il conto finale, l'Amministrazione sarà in obbligo di pagare all'appaltatore un uguale interesse annuo del 5 per cento sulla somma costituente la rata liquida di saldo, per tutto il tempo eccedente i sei mesi dalla data del certificato di collaudo, fino al giorno dell'effettuato pagamento. Qualora invece l'impresa non accetti il conto finale o lo accetti in parte o con riserva la rata di saldo sarà liquidata e l'interesse annuo del 5 per cento comincerà a decorrere due mesi dopo la data della registrazione alla Corte dei Conti del decreto approvante il collaudo. Infine sulle somme contestate l'interesse annuo del 5 per cento comincerà a decorrere due mesi dopo la data della registrazione alla Corte dei Conti del decreto emesso in esecuzione dell'atto con cui in sede amministrativa o arbitrale sono state risolute le controversie. Capo IV Definizione delle controversie Art. 41 - Procedimento amministrativo Quando sorgano contestazioni fra l'ingegnere direttore dei lavori e l'appaltatore, si procederà alla risoluzione di esse in via amministrativa, secondo gli artt. 22, 23 e 109 del regolamento per la direzione contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato approvato con R.D. del 25 maggio 1895, n. 350. Le domande e i reclami dell'impresa debbono essere presentati e inscritti nei documenti contabili nei modi e nei termini tassativamente stabiliti dal regolamento sopracitato, senza di che non potranno essere presi in alcuna considerazione. Art. 42 - Arbitramento Tutte le vertenze tra l'Amministrazione e l'appaltatore, così durante l'esecuzione come al termine del contratto (che non si siano potute definire nella via amministrativa, di cui al precedente articolo) quale che sia la loro natura, tecnica, amministrativa o giuridica, siuna esclusa saranno deferite, giusta gli artt. 12 del codice di procedura civile (ora artt. 808-811 cpc) e 349 della legge sui lavori pubblici, al giudizio di cinque arbitri nominati secondo il successivo art. 43. Art. 43 - Indicazione degli arbitri e modo di nomina (sostituito con DM 4 maggio 1921) La nomina dei cinque arbitri è fatta nel seguente modo a) due sono scelti dal presidente del Consiglio di Stato fra i membri del Consiglio di Stato b) due sono scelti dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici fra i membri effettivi tecnici del Consiglio superiore stesso c) uno è scelto dal primo presidente della Corte d'Appello di Roma fra i membri giudicanti della stessa corte di appello. Il più elevato di grado o il più anziano dei due membri del Consiglio di Stato ha la presidenza del collegio arbitrale. Gli arbitri così nominati continuano nelle loro funzioni quando anche qualcuno di loro cessi dall'ufficio che occupava dal momento della nomina o ne assuma uno diverso. Venendo a mancare, per qualsiasi causa, durante il corso del giudizio arbitrale alcuno degli arbitri, il presidente del collegio ne dà notizia alle parti e al presidente del Corpo del quale l'arbitro mancante faceva parte o faccia parte, affinché si proceda alla sostituzione. Non possono essere nominati arbitri coloro che abbiano compilato il progetto o dato parere su di esso, ovvero diretto, sorvegliato o collaudato i lavori cui si riferiscono le controversie né coloro che in qualsiasi modo abbiano espresso un giudizio o parere sulle controversie stesse. |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact |
2008-2011©
|